Codrignani

La dura strada per ottenere leggi in difesa delle donne

violenzadonne
Fonte: Linkiesta

Una precisa valutazione delle dimensioni del problema della violenza sessuale sulle donne, nelle varie forme in cui essa si esplica (dalle molestie psicologiche agli abusi sessuali, dall’incesto allo stupro) è pressoché impossibile. Negli ultimi anni, però, da quando le donne sono riuscite ad ottenere anche importanti modifiche alla legislazione, e da quando le vittime hanno trovato voce, sulla stampa e sui media, per raccontare le loro reazioni e i loro stati d’animo alle violenze subite, il fenomeno, rimasto in buona parte ancora sommerso, ha perlomeno cominciato ad emergere nella sua gravità e portata. I dati, ancorché limitati alla superficie del problema, sono già da soli allarmanti e dovrebbero indurre tutti ad amare riflessioni.
Limitandoci all’Italia, si stima, secondo i pi
ù recenti dati dell’Istat, che 1 donna su 3 tra i 16 e i 70 anni è stata vittima nella sua vita dell'aggressività di un uomo (in particolare le giovani dai 16 ai 24 anni per il 16,3%). 6 milioni e 743 mila sono, nel complesso, quelle donne che hanno subito violenza fisica e sessuale. Quasi 700 mila donne hanno subito violenze ripetute dal partner e avevano figli al momento della violenza (nel 62,4% dei casi i figli hanno assistito a uno o più episodi di violenza). Nella quasi totalità dei casi le violenze sessuali sulle donne non sono denunciate: circa il 96% delle violenze da un non partner e il 93% di quelle dal partner. Risulta considerevole la quota di donne che non parla con nessuno delle violenze subite. Inoltre, la violenza psicologica è stata subita da 7 milioni 134 mila donne: le forme più diffuse sono l'isolamento o il tentativo di isolamento (46,7%), il controllo (40,7%), la violenza economica (30,7%) e la svalorizzazione (23,8%), seguono le intimidazioni (7,8%).
Viene da chiedersi come questi dati siano possibili.
È evidente che la violenza ai danni delle donne sia una caratteristica che accomuna tutti i paesi del mondo, nessuno escluso. Sono le statistiche a dare la dimensione globale del problema, quando ci dicono che ben oltre il 70% delle donne del mondo ha subito nel corso della propria vita una violenza fisica o sessuale. Pratica tanto diffusa, dunque, quanto difficile da debellare. È bene però che ognuno guardi attentamente al proprio paese, ai costumi e alla cultura del proprio popolo. La risposta, per quanto riguarda l’Italia, sta dentro il maschilismo, il familismo e il moralismo (in parte di matrice cattolica) della società italiana.
Vediamo un po’, dunque, di fare la storia della legislazione italiana contro la violenza sessuale, partendo dalle sentenze della cassazione, dalle modifiche alle varie proposte di legge, dalle prese di posizione sulla stampa, e, infine, comparandola con quella degli altri paesi.
Per dare l’idea del degrado e dell’arretratezza della giurisprudenza italiana in tema di violenza sessuale basta riportare una sentenza della cassazione del 20 febbraio 1967: “Costituisce violenza qualsiasi impiego di forza fisica esercitata sull’altrui persona, maggiore o minore, a seconda delle circostanze, che abbia posto il soggetto passivo in condizione di non poter opporre tutta la resistenza che avrebbe voluto. Mentre non può raffigurarsi violenza in quella necessaria a vincere la naturale ritrosia femminile”.
Da quella sentenza veniva legittimata, in giurisprudenza ma soprattutto nell’opinione pubblica, l’assurda idea che alle donne piacesse subdolamente essere violentate.
Come se non bastasse c’era da affrontare, strettamente legato, il tema scottante della violenza sessuale dentro la coppia. Per molti anni, infatti, il matrimonio era stato inteso come un contratto a seguito del quale il marito si impegnava a mantenere la donna, mentre questa in cambio si prendeva cura della casa e gli forniva rapporti sessuali. Il consenso della donna ai rapporti sessuali veniva dato una volta per tutte durante il matrimonio, da qui ne conseguiva che lei fosse tenuta a soddisfare le voglie del marito ogni qualvolta lui volesse. Se la donna si rifiutava di farlo, non solo violava gli obblighi coniugali, ma autorizzava il marito ad ottenere l’atto sessuale con la forza. Solo nel 1976 una sentenza della cassazione stabiliva: “commette il delitto di violenza carnale il coniuge che costringa con violenza o minaccia l’altro coniuge anche non separato, a congiunzione carnale”. Ma appena qualche anno dopo, il Tribunale di Bolzano con sentenza del 30 giugno 1982, sosteneva incredibilmente: “Qualche iniziale atto di forza o di violenza da parte dell’uomo, secondo una diffusa concezione, non costituisce violenza vera e propria, dato che la donna, soprattutto fra la popolazione di bassa estrazione sociale e di scarso livello culturale, vuole essere conquistata anche in maniere rudi, magari per crearsi una sorta di alibi al cedimento ai desideri dell’uomo”.
Quella contro la violenza sessuale
è stata una tra le leggi che ha avuto l’iter parlamentare più difficile e lungo (quasi 20 anni) della storia d’Italia. La prima proposta di legge fu presentata nel 1977 dal Pci. La riforma delle norme contro la violenza sessuale era stata discussa da anni, ed aveva avuto una forte accelerazione quando, in occasione del processo per i delitti del Circeo, il movimento delle donne aveva dato vita a manifestazioni, tra il 1975 e il 1976, nel tentativo di sollecitare l'opinione pubblica e i partiti ad occuparsi della questione. Nel 1979, infatti, venne preparata una legge di iniziativa popolare, che raccolse oltre trecentomila firme, e che fu presentata in parlamento insieme ad altre 7 proposte di legge presentate dalle diverse forze politiche. Ancora negli anni Ottanta, a classificare i reati di violenza sessuale era niente di meno che il codice Rocco d'epoca fascista, che li considerava “delitti contro la moralità pubblica e il buon costume”, dividendoli in “delitti contro la libertà sessuale” e “offese al pudore e all'onore sessuale”.
Nel 1982 la commissione giustizia della Camera approvava il testo unificato delle proposte di legge relative alla nuova disciplina penale. Cinque proposte dei vari partiti erano confluite in un unico testo che rispecchiava l'ampio dibattito sviluppatosi negli anni Settanta, soprattutto all'interno del movimento delle donne, sulla necessit
à di superare una disciplina penale dei delitti contro la libertà sessuale del tutto anacronistica. La violenza sessuale non ledeva più solo la moralità pubblica, ma offendeva innanzitutto la persona, violando il suo diritto fondamentale di decidere liberamente della propria vita sessuale. Era superata la distinzione tra congiunzione carnale e gli atti di libidine, così che le donne non sarebbero più state costrette, almeno teoricamente, a subire l'ulteriore violenza dei minuziosi reiterati interrogatori processuali, comprese le domande sulla vita privata e sulle relazioni sessuali. Intendeva instaurare la procedura d'ufficio per la persecuzione del reato, anziché la querela di parte, in altre parole, nei casi di violenza, l'iniziativa di perseguire i colpevoli doveva spettare sempre allo stato e non doveva essere, invece, sempre e solo la donna a decidere. Inoltre, spingeva per ammettere la partecipazione al processo, come parte civile, delle associazioni e dei gruppi organizzati delle donne.
Nel 1983 la senatrice indipendente Giancarla Codrignani faceva un atto di pubblica accusa nei confronti di tutti i deputati maschi italiani, accusati di snobbare se non proprio di boicottare la legge:
“Si può uccidere per errore al volante di una macchina, ma lo stupro è tra i delitti quello che certamente non è mai colposo, mai involontario. Allora è bene fare una piccola analisi di merito, quando il legislatore è obbligato a rivedere il codice dalla volontà popolare. Infatti quella che è stata una incomprensibile arretratezza giuridica si svela essere qualcosa di molto più di una cecità storica, di un'ipocrisia tradizionale: è omertà. Questa proposta di legge ha un pregio e un'urgenza che altre leggi non hanno: impone una correzione del costume rispondente a una cultura più seria e responsabile. Per trasformare la società c'è, evidentemente, da impegnarsi. Ce n'è per tutti: per i socialisti e i comunisti che non si sono accorti che il socialismo cominciava a farsi irreale quando l'aspirazione rivoluzionaria “libero amore” voleva dire per le donne “amore nella libertà, nell'autonomia e nella parità”, mentre per gli uomini, la traduzione era in termini di libero consumo di un materiale volgare, certo né storico, né dialettico. E ce n'è anche per i cristiani, che non riescono neppure a rendersi conto che l'aborto, cioè la maternità non voluta, è sempre il risultato di una violenza, anche solo di ignoranza” (Cfr. Gli onorevoli snobbano la legge sullo stupro, “Il Giorno”, 9 febbraio 1983).
Ma le opposizioni manifestate da parte del mondo cattolico bloccavano l’iter della legge e lo vincolavano ad emendamenti restrittivi. Nel 1986, intanto, il parlamento europeo approvava una risoluzione che invitava gli stati membri della comunit
à ad elaborare una legislazione che cancellasse la distinzione tra stupro e atti di libidine violenta, che qualificasse la violenza sessuale come delitto contro la persona, che riconoscesse come reato la violenza tra marito e moglie, che rendesse la violenza sessuale un reato perseguibile sempre d'ufficio dalle autorità pubbliche.
Ma in Italia le cose procedevano in un’altra direzione. Basti riportare una contemporanea (o quasi) sentenza del Tribunale di Roma del 28 giugno 1985, in cui candidamente si affermava: “Si
è da taluno sostenuto che, se il reato viene commesso in danno della moglie, deve essere considerato impossibile, in quanto il debito coniugale va compreso tra i diritti/doveri derivanti dal rapporto matrimoniale. Ad avviso del collegio è da escludere la possibilità di limitazioni in tema di relazioni sessuali tra i coniugi. Il rapporto sessuale tra marito e moglie non può che essere basato sul consenso di entrambi, quali soggetti liberi e compartecipi”. La Dc, fomentata dalla Chiesa che intendeva arroccarsi sempre più a difesa della cosiddetta famiglia tradizionale (come se il fronte laico, pretendendo una legge decente contro la violenza sessuale, attentasse mai alla sacralità della famiglia!), e confortata dalle sentenze dei tribunali italiani, continuava a non riconoscersi nel testo rispetto alla questione della procedibilità d’ufficio (proposta fin dall'inizio da socialisti e movimento delle donne), distinguendo atti gravi e meno gravi, rispetto alla querela all’interno della coppia e alla questione dei minori cui era vietata ogni forma di effusione anche se consenzienti. In parlamento, in questo caso, non esisteva affatto il fronte laico ma solo quello “governativo”: Pli, Pri e Psdi avevano infatti votato compatti con la Dc. Tutto ciò, unito all’incertezza dei partiti storici della sinistra e alla cautela con cui la stampa nazionale affrontava l’argomento, narcotizzando in qualche modo le giuste pulsioni progressiste dell’opinione pubblica, aveva l’effetto di far posticipare la questione all’infinito, per più legislature.
Solo nel 1995, dopo anni di nulla di fatto, mentre nel frattempo molti dei partiti storici avevano cambiato nome e struttura, alcune deputate donne decisero di superare l’ostacolo e si riunirono, senza distinzioni ideologiche, ed insieme esaminarono le successive 14 proposte di legge preparando un testo unico. Ci fu una accesissima discussione tra forze politiche in parlamento e sulla stampa e, alla fine, la legge venne approvata nel 1996 con 339 voti favorevoli, 39 contrari e 15 astenuti.
La legge italiana contro la violenza sessuale classifica come crimine contro la persona il reato di violenza sessuale. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringa qualcuno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni (da 6 a 12 se su un minore). La stessa pena è inflitta a chi induce altri a compiere o subire atti sessuali (la struttura di quell’impianto è stata perfezionata con altre leggi parallele, sul reato di sfruttamento della prostituzione, sul turismo sessuale, etc., nel 1998 e nel 2001).
A livello internazionale, la dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne era redatta dall'Onu nel 1993 ed era frutto di una forte pressione dei movimenti a difesa dei diritti femminili, culminata nella conferenza di Vienna sui diritti umani. Si indicava, per la prima volta, una definizione ampia di questo tipo di violenza: "qualunque atto che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libert
à, sia nella vita pubblica che nella vita privata". Poi l’Assemblea del Millennio dell'Onu del 2000, nella sua Dichiarazione finale, poneva la lotta alla violenza contro le donne come uno degli obiettivi centrali delle Nazioni Unite.
In realt
à il problema del miglioramento delle leggi contro la violenza sessuale è da tempo all’ordine del giorno di tutti i parlamenti dei più importanti stati europei, ma non per questo tutti i paesi sono riusciti ad adottare le normative più idonee ed efficaci alla trasformazione culturale e sociale avvenuta in questi ultimi anni.
In Francia la legge sulla violenza sessuale
è stata modificata nel 1990: è perseguito come tale ogni atto di penetrazione sessuale di qualsiasi natura, commesso o tentato sulla persona altrui con violenza, costrizione, minaccia o sorpresa. La pena prevista va da un minimo di 10 anni ad un massimo di 20, con la possibilità della reclusione a vita in caso di aggravanti o stupri di gruppo. In Belgio la legge, votata all’unanimità nel 1982, definisce lo stupro come un atto commesso su una persona in qualunque modo non consenziente. Non vi è l’obbligo della vittima di dimostrare che vi sono state minacce di morte e che si è opposta fortemente alla violenza, basta che dimostri che non vi era il consenso. La vittima ha il diritto all’anonimato e all’assistenza da parte dello stato. In Spagna nel 1989 la legge sulla violenza sessuale inseriva quel tipo di reati tra i delitti contro la libertà sessuale e non, come in precedenza, contro l’onestà. Punisce il reato con una pena che va da un minimo di 12 ad un massimo di 30 anni. Per poter iniziare l’azione penale è sufficiente la denuncia della persona lesa oppure di un suo ascendente diretto, di un rappresentante legale o custode di fatto. Il successivo perdono della parte lesa non estingue l’azione penale. Chi viene riconosciuto colpevole deve anche risarcire le vittime. In Lussemburgo la legge distingue gli atti atti di libidine violenta dallo stupro e prevede condanne fino a 15 anni di reclusione, mentre in Irlanda, per questo genere di reato, è previsto l’ergastolo.
Alla luce di questo quadro storico e comparativo, appare evidente che la legge italiana debba e possa essere ancora migliorata, ma per far ci
ò occorrono almeno due fattori concomitanti: l’attenzione costante dell’opinione pubblica sul problema, raggiunta mediante una informazione capillare e diffusa da parte della stampa, e la sensibilità al tema delle diverse forze politiche presenti in parlamento.
Una legge pu
ò cambiare (o meno) il costume generale di un paese se di essa si parla, si discute, se viene fatta conoscere, se non resta un fatto privato degli addetti ai lavori o delle associazione delle sole vittime di violenza sessuale. Le leggi che hanno riguardato e coinvolto le donne, hanno sempre avuto questo carattere sociale, pubblico, diffuso: ciò è valso per il divorzio, per l’aborto, e così ci pare debba essere anche per la violenza sessuale. I pregiudizi che si annidano e prolificano nella comune opinione circa la sessualità e la liceità o meno dei relativi atti sessuali (più o meno violenti) sono davvero tanti. Predomina una mentalità sessuale maschilista, confusa e inquieta, turbata da antiche superstizioni e da incontrollate passioni, viziata da correnti, banali e pigramente accettate opinioni, spesso avallate e incentivate da comportamenti di singoli parlamentari cosiddetti “machi” o “celoduristi”. Lo scandalo dell’uguaglianza, affermata dalla Costituzione e negata nella pratica, offende principalmente le donne che sono le principali destinatarie (ma non le uniche) della violenza sessuale. L’uguaglianza non esiste nei fatti a causa, soprattutto, della mentalità distorta, spesso anche torbida, che in maggiore o minore misura sopravvive in noi tutti, anche a volte nelle stesse vittime, anche nelle donne che pure, lucidamente e coraggiosamente, la combattono. Poiché questa distorta mentalità sopravvive, tutti dobbiamo vigilare con un’attenzione critica e autocritica continua, affinché non riaffiorino pregiudizi ancestrali molto pericolosi. Questo perché proprio i tanti tabù che avvolgono il sesso e che sono gli stessi che purtroppo incoraggiano gli inclini alla violenza, dissuadono le stesse vittime dall’esigere giustizia. E questo, in un paese civile, non è bene che accada. 

Fonte: Linkiesta

Comments